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News
Comunicazione trasferte dei lavoratori - 22 Maggio 2008 Si precisa, in merito alla comunicazione da inviare all'Inail per i lavoratori in missione, che l'Istituto, tenute in considerazione le richieste dei Consulenti del lavoro e le esigenze di semplificazione rivolte ai datori di lavoro, ha rettificato il precedente orientamento, con la nota del 21 marzo 2008 n. 2947, prevedendo ora l’obbligo di comunicazione nel solo caso di variazione del rischio assicurativo.
Comunicazione trasferte dei lavoratori - 16 Maggio 2008 A seguito del comunicato Inail del 16 Maggio 2008 viene confermato l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’INAIL l’invio in trasferta dei lavoratori (ai sensi del DPR 1124/65 e delle M.A.T. approvate con D.M. 12/12/2000). La conoscenza dei luoghi esatti in cui si svolge la prestazione lavorativa, consente, infatti, all’Istituto di acclarare con certezza le cause e circostanze di eventuali infortuni, nonché di definire con maggiore attendibilità la eziopatologia delle malattie professionali. I datori di lavoro sono, quindi, tenuti ad inviare con cadenze temporali prefissate (annuali, semestrali o trimestrali) un elenco dei lavoratori che si presume si recheranno in trasferta nel periodo considerato.
Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs. 81/2008 Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato in G.U. il Nuovo Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che rende obsoleti i decreti che per anni sono stati il punto di riferimento in materia di sicurezza (sono abrogati, ad esempio, il D.Lgs 626/1994 ed il D.Lgs. 494/1996). ENTRATA IN VIGORE - Previsti vari momenti - il 29 luglio 2008: le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera A e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatori; - entro un anno o altri tempi differenziati: una serie di decreti attuativi sulla formazione; - entro il 26 aprile 2010: le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali; - entro il 30 aprile 2012: le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici. NOVITÀ - Ampliamento del campo d’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza; tali norme sono estese a tutte le tipologie di contratto di lavoro, sia autonomo che subordinato ed equiparati (compresi contratto a progetto, a termine ed il telelavoro); - Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in azienda, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione del rappresentante di sito produttivo (es. cantieri); - Valorizzazione degli organismi paritetici; - Obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore sui temi della salute e sicurezza sul posto di lavoro; - Inasprimento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di sicurezza; - Responsabilità dell'appaltatore in merito agli incidenti che accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici; - Istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti in ciascuna azienda indipendentemente dal numero di dipendenti.
SANZIONI La mancata nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione comporta l'arresto
da sei mesi a un anno quando interessa imprese altamente
Appalto - Responsabilità solidale I
consulenti del lavoro potranno, in
base al disposto dell’ articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, asseverare la
regolarità dei versamenti fiscali e previdenziali nell’ambito del nuovo sistema
della responsabilità solidale tra appaltatori e subappaltatori.
Testo Unico sulla sicurezza - 01/04/2008
Martedì 1 aprile il Consiglio dei Ministri
ha varato in via definitiva il nuovo TESTO UNICO sulla sicurezza del
lavoro.
Dimissioni senza "tutore" - 27/03/2008 Il ministero del Lavoro ha emanato in data 25 marzo 2008 una circolare, di cui si allega copia, a triplice firma (Direttori Generali della Tutela condizioni di lavoro, Attività Ispettiva e Innovazione tecnologica e comunicazione), esplicativa della legge n. 188 del 2007 e del decreto interministeriale 21 gennaio 2008, con oggetto "Dimissioni volontarie. Ulteriori precisazioni". Con il documento, il Min. del Lavoro elimina il vincolo di esclusività delle dimissioni assistite e consente al lavoratore di manifestare da solo la volontà di dimettersi dal posto di lavoro, senza l'obbligo di farsi assistere dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione. Ovviamente, il dipendente che sceglierà di compilare direttamente il modello dovrà procedere sempre on-line. La procedura consiste, infatti, nell'accreditamento sul sito del ministero del Lavoro per ottenere codice identificativo e password necessari per la compilazione on-line del modello. Al termine della procedura il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione e un codice di validazione temporale, da cui decorrono i 15 giorni di validità per la consegna al datore di lavoro. In alternativa, il lavoratore può rivolgersi ai centri per l'impiego, uffici comunali, direzioni provinciali del lavoro, direzione regionale di Aosta e ispettori del lavoro delle Province Autonome. La procedura non si applica ai casi di recesso dove non opera l'obbligo del preavviso, come per esempio le dimissioni nel corso del periodo di prova, per giusta causa, incentivate dal datore di lavoro che offre la cessazione del rapporto per quiescenza o pensionamento di vecchiaia. Analogamente, la procedura non si applica nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Tutela dei Dati Personali - Termine del 31 marzo Il 31 marzo 2008
scade il termine per l'aggiornamento annuale del“Documento
Programmatico sulla Sicurezza“ (DPS); la disposizione è prevista
nella regola 19 del Disciplinare Tecnico posto in allegato B del
Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03) e la mancata osservanza della
scadenza è punita con sanzione penale.
Requisiti per RSPP - Termine del 14 febbraio A partire dal prossimo 14 febbraio 2007 è vietato lo svolgimento della funzione di Responsabile o Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione, figure obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 626/1994, a chi non ha completato lo specifico percorso formativo: "completato", quindi non semplicemente "iscritto a", i corsi rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997. Si sottolinea che l'articolo 8 del D. Lgs. 626/94 impone al Datore di Lavoro che non assuma personalmente l'incarico (cosa che prevede comunque la frequenza a uno specifico corso) di nominare solamente RSPP ed ASPP in possesso dei requisiti previsti: in caso contrario, le sanzioni prevedono l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 1549,00 a 4131,00 € (art. 89 del D. Lgs. 626/94). Il percorso formativo varia in dipendenza del livello di esperienza (Prima Nomina, Esperienza Base o Esperienza Avanzata) e dello specifico settore di attività dell'azienda, arrivando a superare nei casi più complessi le 120 ore. Infine, si rammenta che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) tanto alle Direzioni Provinciali del Lavoro quanto alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti: si tratta di due obblighi distinti e come tali separatamente sanzionabili dai due differenti organi di vigilanza destinatari della comunicazione.
Dimissioni Volontarie - 05/03/2008 Con l'entrata in vigore della legge n.188 del 17/10/2007, a decorrere dal 5 marzo 2008 la lettera di dimissioni volontarie o di recesso dalla prestazione lavorativa, deve essere obbligatoriamente presentata dal lavoratore subordinato o del prestatore d'opera, pena la sua nullità, mediante un apposito modello telematico realizzato dal Ministero del Lavoro, di cui si allega fac-simile. Tale normativa prevede, pertanto, l’adozione di un modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, rendendo nulle le dimissioni presentate in altra forma. Il suddetto adempimento riguarda tutti i contratti di lavoro sia pubblici che privati, indipendentemente dalle caratteristiche (operai, impiegati, quadri, dirigenti ecc..) e dalla durata. Tali disposizioni, inoltre, trovano applicazione anche in relazione ai seguenti rapporti di lavoro: - contratti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le fattispecie a progetto; - contratti di collaborazione di natura occasionale; - contratti di associazione in partecipazione; - contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci. Il lavoratore che intende dimettersi volontariamente dovrà, assistito OBBLIGATORIAMENTE da un c.d. intermediario (Direzioni Provinciali e Regionali del lavoro, Uffici Comunali, Centri per l'impiego, Organizzazioni Sindacali, Istituti di Patronato), registrarsi in nell’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro, compilare on-line il modello, inviarlo con modalità telematiche e stamparne copia da consegnare al datore di lavoro. Si sottolinea, infine, che il modello ha valenza temporale limitata, pari a 15 giorni dalla sua emissione, pertanto, superato tale termine senza che sia stato trasmesso al Ministero, è da considerarsi nullo.
Lavoro a progetto - linee guida A distanza di quattro anni dalla riforma Biagi, il ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2008 riepiloga agli ispettori, anche di Inps e Inail, quale deve essere il loro comportamento rispetto ad alcune tipologie di prestazioni che si pongono al confine tra lavoro autonomo e subordinato soffermandosi con particolare attenzione alle collaborazioni svolte dai lavoratori che esercitano la propria attività per un solo committente e con orario predeterminato. Più nello specifico, il Ministero vuole mettere fine alle forme improprie di collaborazione a progetto. Per questo, viene specificato che il progetto non può coincidere totalmente con l’attività principale o accessoria dell’impresa e non ci si può limitare a descrivere analiticamente l’attività dell’azienda o fare un elenco del contenuto dell’incarico del collaboratore. In mancanza del progetto in forma scritta – si legge nella circolare - il personale ispettivo dovrà ricondurre il contratto a progetto nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria. Inoltre, viene chiarito che, se il contenuto della prestazione è elementare, ripetitivo e predeterminato, non è compatibile con l’attività di carattere progettuale: per questo è stato predisposto un elenco di attività per le quali le forme di collaborazione a progetto vanno ricondotte nell’ambito di lavoro subordinato. In aggiunta viene ribadito che il collaboratore dovrà mantenere una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. Particolare attenzione dovrà essere posta nel ricorso sia al rinnovo che alla proroga dei contratti così come all'utilizzo della clausola di esclusiva. Un altro aspetto affrontato nella circolare è il criterio di determinazione del compenso, che non può essere esclusivamente legato al tempo della prestazione ma al risultato enucleato nel progetto. Qui di seguito si elencano le attività non rientranti nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa: - addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; - addetti alle agenzie ippiche; - addetti alle pulizie; - autisti e autotrasportatori; - babysitter e badanti; - baristi e camerieri; - commessi e addetti alle vendite; - estetiste e parrucchieri; - custodi e portieri; - facchini; - istruttori di autoscuola; - letturisti di contatori; - manutentori; - muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; - piloti e assistenti di volo; - prestatori di manodopera nel settore agricolo; - addetti alle attività di segreteria e terminalisti. La contribuzione per i parasubordinati aumenta, dal mese di Gennaio 2008, dal 23,72% al 24,72% per gli iscritti alla sola gestione separata e dal 16% al 17% per gli iscritti ad altri enti previdenziali.
Studio Marazita - Gestione Paghe Via Monte Generoso, 53 - 20155 - Milano (Mi) P.I. 04646200966 Email: info@gestionestipendi.it
Telefono: 02.87391033 | Fax 02.99985266
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